In questa sezione ci occupiamo delle questioni legali e delle problematiche giuridiche nel mondo dello sport.

L'ASSISTENZA LEGALE NELL'ATTIVITA' SPORTIVA
di Salvatore Bottari


L'Avv. Salvatore Bottari, del Foro di Milano, titolare dell'omonimo studio legale è appassionato di giustizia sportiva e ordinaria, leggi sul doping e stupefacenti, diritto e processo penale, in genere tutto ciò che verte in tema di legge: 24h_lawandjustice@tin.it

I miei collaboratori ed io siamo quotidianamente chiamati ad occuparci di reati (categoria che si bipartisce in delitti e contravvenzioni) e di conseguenze derivanti dalla commissione di illeciti penali (impiego l'aggettivo penale poiché l'illecito può essere di altra natura, ad esempio civile. Il termine reato, invece, è sinonimo di illecito penale: infatti il reato è soltanto penale, poiché non esistono reati civili).

Talvolta ci viene richiesto di prestare soltanto una mera consulenza legale, tal altra di svolgere attività difensiva nell'interesse del soggetto che si rivolge a noi per chiedere assistenza - stragiudiziale o giudiziale - perché bisognoso di aiuto (advocatus = chiamato in aiuto).

Il malcapitato (purtroppo, molto spesso, nell'immaginario collettivo seguita ad esser visto come tale chi è costretto a doversi rivolgere all'avvocato) talora riveste la posizione di persona sottoposta alle indagini o di imputato (soggetti attivi del reato), tal altra, quella di persona offesa dal reato (soggetto passivo che, tra le altre cose, potrà proporre querela per reati procedibili a querela di parte e, se danneggiato dal reato, costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno in sede penale).

E' bene, tuttavia, precisare che non sempre chi si rivolge a noi riveste necessariamente una delle soprariferite posizioni, vuoi perché il soggetto necessita di una mera consulenza (che inerisce ai più svariati ambiti della vita quotidiana), vuoi perché, magari, non si è in presenza di alcun fatto costituente reato o perché si ha a che fare con pseudo-notizie di reato dagli esiti investigativi ancora incerti (ad esempio in caso di decesso in circostanze misteriose o con sospetto di reato che andrà, pertanto, accertato).

La mia esperienza professionale è ricca di casi relativi a delitti (dolosi o colposi) contro la persona (intero titolo XII del nostro Codice Penale).

Soltanto a guisa di esempio, Vi rimando al mio precedente intervento in cui menzionavo i seguenti reati: percosse (art. 581 cod. pen.), lesione personale (art. 582 c.p.), omicidio colposo (art. 589 c.p.) lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Detti illeciti penali, di cui avrò modo di occuparmi in questo e nei successivi interventi, insieme al reato di omicidio, di rissa ed omissione di soccorso, sono delitti contro la persona disciplinati al capo I del medesimo Titolo XII (dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale).

Purtroppo i termini quali "illecito" o "reato", troppo spesso rimandano ad un mondo di tecnici e giuristi al quale il comune cittadino si sente completamente estraneo. Pur tuttavia, l'esperienza ci insegna che è incredibile il numero dei reati e di illeciti civili che potenzialmente o effettivamente si possono compiere o subire quotidianamente. Pertanto, scopo ambizioso di questi appuntamenti mensili sarà anche il tentativo di avvicinare il mondo dei tecnici a quello dei "profani" al fine di una comprensione maggiore e più chiara delle scelte del nostro legislatore e di alcune delle norme che regolano la nostra vita in comune.

Si ricorda infatti, che un comportamento umano, oltre che costituire un fatto di reato, può anche realizzare un illecito civile; pertanto, accanto alle conseguenze penali saranno applicabili le sanzioni civili.

Tra le sanzioni civili disciplinate dal nostro Codice Penale, in particolare, assume rilievo ai nostri fini il risarcimento del danno che può essere patrimoniale o non patrimoniale. La sanzione risarcitoria consiste nella corresponsione di una somma di denaro equivalente al pregiudizio arrecato con il reato.

L'art. 185 comma 2 c.p., infatti, stabilisce che "ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale, o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui"

L'art. 2043 codice civile è la norma generale che disciplina, in materia civile, le conseguenze della commissione di un fatto illecito e determina l'obbligo risarcitorio nei confronti dell'attore dell'illecito (voce nella quale statisticamente sono ricomprese le maggiori richieste di intervento del professionista)

Compongono la voce del danno patrimoniale, il danno emergente nonché il lucro cessante (cd. mancato guadagno).

Il danno non patrimoniale o morale è solo il danno da reato e quindi quella voce di danno che guarda alle sofferenze fisiche e/o psichiche in conseguenza del reato.

L'azione diretta al risarcimento e all'ottenimento del riconoscimento del danno può essere esperita presso il giudice civile, oppure inserirsi nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.

Avremo modo, comunque, di occuparci e di trattare anche di comportamenti penalmente rilevanti realizzabili da un soggetto-persona fisica (anche se recentemente è stato infranto il brocardo "societas delinquere non potest", introducendo con la legge 300/00 di ratifica della Convenzione di Bruxelles 26/7/1995 e poi con il decr. Legisl. 231/01 il principio dell'esistenza di una responsabilità amministrativa delle società a seguito di illecito penale delle persone fisiche).

Tali comportamenti, sotto il profilo della forma di colpevolezza si dividono in dolosi (per es. percosse) e colposi (ad es. lesioni colpose da sinistro stradale, responsabilità professionale del medico) ed attentano all'oggetto giuridico, cioè al bene o interesse giuridico tutelato dalla norma (ad es. la vita, l'incolumità individuale).

Nel caso in cui, ad esempio, la condotta integri gli estremi del reato di lesione personale dolosa (cioè con coscienza e volontà) di cui all'art. 582 cod. penale, la punibilità dell'autore varia a seconda della gravità.

Nel caso di reato di lesioni lievissime, ad esempio, l'illecito penale sarà punibile a querela della persona offesa.

Pertanto, affinché esista giuridicamente un procedimento penale per tali fatti, occorre che il soggetto sporga formale atto di denuncia-querela per i fatti occorsigli, entro e non oltre tre mesi dalla consumazione del fatto-reato.

Non sempre chi si rivolge ad uno studio professionale profila casi di responsabilità penale.

Talvolta mi si presentano casi di responsabilità civile (a seguito od in conseguenza di un comportamento non - o non più - punibile penalmente).

Alle volte poi vengono segnalati alla mia attenzione veri e propri casi di illecito sportivo.

Nel prossimo intervento tratterò del tema dell'illecito penale e dell'illecito sportivo e vedremo insieme come nella pratica dell'attività sportiva trovino ingresso e riconoscimento cause di giustificazione in grado di togliere disvalore penale a fatti che diversamente costituirebbero reato.

Si parla, in tal caso, di assenza della antigiuridicità e (conseguentemente) mancanza di punibilità.

Non mancate, pertanto, al prossimo appuntamento perché, ricco di esempi, tratti dalla realtà di tutti gli sport calati nel contesto del diritto: sarà un incontro decisamente interessante.


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