In questa sezione ci occupiamo delle questioni legali e delle problematiche giuridiche nel mondo dello sport.

LE SCRIMINANTI O CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE NELL'ATTIVITA' SPORTIVA
di Mauro Livolsi (Studio Bottari)


Mauro Livolsi è un collaboratore dello studio Bottari: 24h_lawandjustice@tin.it

In questo nuovo incontro l'Avv. Mauro Livolsi, collaboratore di studio, vi intratterrà su un aspetto di diritto penale che si inserisce in modo particolarmente evidente nell'attività sportiva, cioè la figura delle "scriminanti".
Le scriminanti o "cause di giustificazione" incidono sulla sussistenza del reato. In altri termini, legittimano o giustificano quelle azioni o quelle condotte che differentemente sarebbero illegittime e penalmente punibili.
La sussistenza, quindi, di tali cause esclude la rilevanza penale di un fatto, di talché si esclude anche la punizione in capo a chi abbia agito.
In sostanza se sussistono le cause di giustificazione non sussiste reato perché cade un elemento essenziale dello stesso, cioè la illiceità o antigiuridicità del fatto.
Le scriminanti esistono nell'ordinamento in quanto espressione del principio di non contraddizione. Ciò è più chiaro se poniamo mente all'art. 51 c.p. che disciplina la scriminante dell'adempimento di un dovere. Se sussiste un dovere di agire in un determinato senso e si è agito in conformità a tale dovere, non può muoversi un rimprovero a chi si sia conformato a tale dovere, altrimenti vi sarebbe una "contraddizione" (per esempio: il poliziotto che arresta taluno in esecuzione di un mandato, non commette il reato di sequestro di persona).
Altro esempio è la legittima difesa. Nelle ipotesi in cui sussiste un'aggressione alla propria incolumità e vi sia il rispetto della proporzionalità tra aggressione e difesa, non si incorre in sanzione penale se ci si è difesi in modo autonomo (non è punibile, per esempio, chi uccide per esservi costretto in quanto minacciato di morte con una pistola). Quindi, la matrice delle cause di giustificazione è quella di non contraddire la stessa essenza dell'ordinamento.
Le scriminanti si individuano sia nell'ambito del codice penale (artt. 50-54), sia nelle leggi speciali, cioè quelle appendici normative che il legislatore ha creato per trattare una specifica materia (la legge sugli stupefacenti, la legge sulle armi).
Elenchiamo le cosiddette scriminanti comuni, cioè quelle elencate nella parte generale del codice penale: consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, difesa legittima e stato di necessità.
Tutte queste, sia singolarmente, sia congiuntamente escludono, là dove configurabili, la punibilità di chi abbia posto in essere un'azione che rientri tra quelle vietate dal codice penale e quindi, in quanto realizzata, configurante un'attività penalmente rilevante.
Fatta questa rapidissima premessa è necessario evidenziare il legame tra scriminanti ed attività sportiva.
Il discorso ha origine nel fatto che l'attività sportiva nel momento in cui viene esercitata può mettere a rischio alcuni beni (salute, integrità fisica, vita) che sono tutelati da norme penali (lesioni più o meno gravi e omicidio).
Ponendo mente al fatto che la pericolosità è tendenzialmente legata alla violenza insita nello sport, giungiamo alla conclusione che non tutte le attività sportive sono in sé pericolose. Si distingue, infatti, tra sport violenti (in cui la violenza è connotato tipico: la boxe), possibilmente o eventualmente violenti (il calcio) e sport non violenti (il tennis).
Il legame pericolosità-violenza può essere sinonimo di "contatto". Ciò è vero pensando che la boxe, la kickboxing sono sport caratterizzati dal contatto fisico tra i soggetti contendenti, per cui è alta la probabilità che da questo contatto violento possa scaturire una vera e propria lesione.
Come mai in questi casi, nell'esercizio di attività sportive, per esempio, dare un pugno a "qualcuno" non integra il reato di lesione personale? La risposta è rintracciabile nelle cause di giustificazione ed ancor prima nelle "regole del gioco" che sono state preventivamente fissate.
Per evitare la penale rilevanza di una condotta integrante gli estremi di una lesione è necessario che il soggetto che abbia agito, si sia conformato dapprima alle regole che sovrintendono quella determinata disciplina sportiva.
Semplificando: nella boxe esistono più regole, tra queste quella di colpire soltanto con i pugni; di indossare idonee protezioni e di non portare colpi al di sotto della cintura.
Sarà, quindi, scriminato il pugno che ferisce nel momento in cui si sono rispettate le regole (pugno regolare), mentre non lo sarà quello che viola le regole, come quello al di sotto della cintura. In quel caso dovrà compiersi l'ulteriore accertamento sulla volontà di chi ha dato il pugno, distinguendo tra lesione dolosa e colposa (valutando la presenza del dolo o colpa).
In relazione a questo non si dimenticherà Tyson che strappò l'orecchio a morsi allo sfortunato Holyfield. Se, per ipotesi inverosimile, la lesione inferta a Holyfield fosse stata cagionata con un pugno "regolamentare", nessun rimprovero sarebbe stato sollevato nei confronti del pugile aggressore.
Esaminiamo adesso il calcio, sport rientrante tra quelli a pericolosità eventuale in quanto l'elemento violenza è sporadico e non si inserisce come connotato immanente ed essenziale. Nel calcio, quindi, nel caso di una lesione, sarà necessario valutare opportunamente il fatto, per giungere a valutare se sussista la penale rilevanza della condotta.
Anche in questo caso sarà necessario porre attenzione all'esistenza di regole del gioco ed al rispetto delle stesse.
Queste regole possono ripartirsi in due gruppi in relazione al fatto che incidano sulle modalità in cui deve essere espletato il gioco o che siano dettate a salvaguardia dei giocatori.
Sono queste ultime quelle che rilevano ai fini di imporre un vero e proprio limite alla condotta e che si sostanziano in una sorta di accettazione del rischio. In sostanza la regola coincide con il rischio accettato dal calciatore nell'attività di gioco, cioè il rischio che sa di dover affrontare ed entro il quale non sussiste responsabilità penale per ciò che accade in campo.
E' un limite per sé, nel senso che la regola impone di modellare la propria condotta secondo norma, ma è anche un limite per gli altri giocatori. Se, quindi, si supera quella frontiera si è responsabili o per dolo o per colpa delle conseguenze che eventualmente si sono verificate, quindi scaturendone, da ciò, la fattispecie criminosa di lesione dolosa o colposa. La prima, nell'ipotesi in cui la lesione è voluta al di fuori delle regole del gioco, per es. per intimorire o per infortunare l'altro giocatore affinché non possa più affrontare liberamente la "gara"; la seconda quando la lesione sfocia da una condotta negligente, quindi violativa delle regole del gioco.

Tutte queste ipotesi di violazione rientrerebbero in un vero e proprio eccesso nelle cause di giustificazione.
La figura dell'eccesso nelle scriminanti è prevista dal nostro legislatore all'articolo 55 c.p., con lo specifico fine di punire quelle condotte che pur rientrando nelle cause di giustificazione, oltrepassano alcuni limiti che nel caso delle attività sportive sono dettati dalle regole del gioco.
In questo caso, come indicato in precedenza, la condotta esprime una responsabilità penale di carattere colpevole, quindi si risponde per colpa, cioè negligenza, imprudenza, infatti lo stesso l'articolo 55 c.p è intitolato "eccesso colposo". Nell'ipotesi in cui, invece, si versasse al di fuori di tali casi, si avrà responsabilità di carattere doloso in quanto la lesione è stata consapevolmente voluta.

A seguito di questo excursus un chiarimento è dovuto, cioè qual è la scriminante che opera nelle attività sportive, ovvero quale tipo di scriminante o in quale tipo di causa di giustificazione può farsi rientrare l'attività sportiva. Molti sono gli orientamenti: vi sono coloro che aderiscono alla teoria dell'esistenza di un "consenso dell'avente diritto" (ho acconsentito alla gara, ho accettato le regole e quindi accetto il rischio e tutto ciò che rientra nelle regole: pugni, calci etc.); altri, invece, ritengono configurabile l'esercizio di un diritto, quel diritto legittimato dalle regole del gioco (il diritto per es. di dare un pugno all'avversario).
Altri ancora costruiscono la scriminante in modo autonomo, sostenendo che l'attività sportiva porta sempre un beneficio sociale e per questo si incoraggia ed al contempo si tollera un rischio. Infatti, l'attività sportiva sviluppa effetti positivi sulla salute e sulle condizioni fisiche della popolazione ed è ritenuta dalla stessa coscienza sociale attività finalizzata all'armonico sviluppo dell'intera comunità.
Di seguito l'Avv. Salvatore Bottari passerà in rassegna la casistica giurisprudenziale attinente ad alcune attività sportive in materia di scriminanti ed i principi invocabili in subiecta materia.


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