LESIONI E MORTE COME CONSEGUENZA DI ATTIVITA' SPORTIVE QUANDO IL DIRITTO PENALE SCENDE IN CAMPO SPORTIVO: CASISTICA GIUDIZIARIA E PRINCIPI INVOCABILI
di Salvatore Bottari
L'Avv. Salvatore Bottari, del Foro di Milano, titolare dell'omonimo studio legale è appassionato di giustizia sportiva e ordinaria, leggi sul doping e stupefacenti, diritto e processo penale, in genere tutto ciò che verte in tema di legge: 24h_lawandjustice@tin.it
CASISTICA Nel gioco del calcio, la Suprema Corte ha escluso il dolo poiché il fatto lesivo ebbe a verificarsi nel corso di un'azione di gioco tesa ad impedire che l'avversario si proiettasse col pallone verso la rete avversaria ma ha ritenuto la colpa, poiché il difensore commise fallo con un violento calcio, durante un incontro tra dilettanti (Cass. Sez. V 92/192262). Ancora, "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto". Nel caso di specie, è stata qualificata lesioni colpose gravi la condotta di un difensore di una squadra di calcio, resosi responsabile di avere atterrato da tergo, colpendolo con un calcio alla gamba, un attaccante della squadra avversaria, provocandogli così una frattura alla tibia, guaribile in più di quaranta giorni (Cass. Sez V, 30 aprile 1992, in Giust. Pen., 1993, II, 279, con nota di G. Vidiri). "Non è responsabile del delitto di lesioni colpose il portiere di una squadra di calcio che, nel corso di una competizione agonistica, nell'intento di evitare la segnatura, cagiona una lesione grave ad un giocatore della squadra avversaria, quando la sua condotta è stata conforme alle regole della disciplina calcistica (Corte d'Appello Firenze, 17 gennaio 1983, in Giur. Merito 1984, 1209)". Per quanto riguarda, invece, il calcetto, è stato sancito che "in relazione ad un'attività sportiva, come il gioco del calcetto, al cui contenuto regolamentare è estranea la violenza fisica, l'illecito sportivo è configurabile quando la condotta lesiva, quale il diretto controllo e il tiro del pallone, il tentativo di impossessarsene e di contenderlo all'avversario e la corsa per introdursi nell'azione, in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori, si inserisca finalisticamente nel contesto dell'attività agonistica. L'illecito sportivo non si raffigura, invece, quando lo svolgimento della gara è solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica, in realtà avulso dalle esigenze di svolgimento della gara stessa (Cass. Sez. V, 6 marzo 1992, in Mass. Pen. Cass. 1994, fasc. 12, 103. Fattispecie nella quale le lesioni sono state prodotte con un calcio sferrato da un giocatore mentre veniva effettuata una rimessa in campo da un avversario, e cioè in una fase in cui il gioco non era in via di svolgimento). Ancora, è stata confermata la punibilità della condotta del giocatore di calcetto, autore di un fallo di gioco, produttivo di lesioni e, perciò imputato nel relativo procedimento in riferimento al superamento del cosiddetto rischio consentito (sent. 2286/00). Da ultimo, Tizio veniva tratto a giudizio dinnanzi al pretore di Pisa, sez. dist. di Pontedera, per rispondere del reato di cui all'art. 590 del codice penale per avere per colpa - consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, ed in particolare per aver violato la norma prescritta per le gare di calcetto a cinque che impone il divieto di contatti fisici tra gli avversari - colpito al volto con una gomitata Caio, nel corso di un'azione di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni; si è stabilito, infatti che, nel gioco del calcio a cinque non è prevista alcuna forma di contatto fisico tra gli antagonisti, trattandosi di gioco compreso nella categoria degli sports a violenza solo eventuale, per cui un fatto lesivo, nel corso di una partita di detto gioco, deve essere ritenuto possibile solo come accidentale o in quanto riconducibile ad una condotta volontaria (Cass. Sez. IV penale, sent. 27 marzo2001). Per quanto concerne invece il pugilato, è stato stabilito che il fatto che un pugile, senza portare colpi volontariamente diretti a cagionare lesioni, e senza inoltre violare le norme regolamentari e quelle della comune prudenza, abbia cagionato, durante un match la morte dell'avversario, no integra né il delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) né quello di omicidio colposo (Trib. Milano 14 gennaio 1985, in Foro it., 1985, II, 218 s.). Per il football americano: "è responsabile penalmente il giocatore di football americano che, nel corso di una gara ed in occasione di un impatto con un avversario per contrastarlo anche senza il possesso della palla, l'abbia colpito volontariamente con un pugno al corpo provocandogli gravissime lesioni personali: non si tratta infatti, nella fattispecie, di un colpo rientrante nelle regole di quella pur maschia e violenta disciplina sportiva" (Trib. Udine, 6 giugno 1990, in Riv. Dir. Sport. 1991, 85). Ancora, relativamente al karate si registrano le seguenti pronunce: "nell'esercizio di discipline sportive, come il karate, alla cui essenza e regolamentazione è estranea la violenza, considerata soltanto nel suo impatto patologico ed extra-regolamentare, come espressione della mancanza di autocontrollo e di adeguata preparazione da parte dell'atleta e, come tale, sanzionata, l'evento lesivo conseguente a un contatto fisico violento con l'avversario integra il reato colposo" (Trib. Firenze, 17 dicembre 1984, in Riv. It. Medicina legale 1987, 217). Il partecipante ad un incontro di karate che colpisca con un calcio al mento l'avversario (c.d. calcio circolare, vietato dall'art. 10 del regolamento che disciplina la suddetta attività sportiva), provocandone la caduta all'indietro, con conseguenti lesioni al cranio dalle quali sia derivata la morte, commette il delitto di omicidio colposo. La sent. n. 2286/00 della Cass. pen. sez, IV ha riconosciuto l'assenza della causa di giustificazione - ritenuta dal giudice di merito con riferimento alle gravi lesioni patite da un karateka, nel corso di un allenamento - pur a seguito di un comportamento rispettoso delle "regole" da parte dell'autore.
PRINCIPI La sent. n. 2286/00 della Cass. pen. sez. IV ha stabilito il seguente principio: la cd. scriminante dell'esercizio dell'attività sportiva non deve essere inquadrata né in quella del consenso dell'avente diritto, né in quella dell'esercizio di un diritto. La scriminante in questione si atteggerebbe, piuttosto, come "una causa di giustificazione non codificata, nel senso che il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a svolgere attività sportiva per il potenziamento fisico dei giovani e meno giovani, e come tale tutelato dallo Stato, può consentire l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all'integrità fisica". In tema di lesioni cagionate nel contesto di un'attività sportiva, allorquando venga posta a repentaglio coscientemente l'incolumità del giocatore - che legittimamente si attende dall'avversario un comportamento agonistico anche rude, ma non esorbitante dal dovere di lealtà fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui integrità fisica - si verifica il superamento del cosiddetto rischio consentito, con il conseguente profilarsi della responsabilità per dolo o per colpa (Sez. V 9627/92, Sez. V 1951/00). "L'illecito sportivo è configurabile solo se la condotta produttiva dell'evento lesivo è connessa all'esercizio dell'attività sportiva, non quando lo svolgimento della gara è sede solo occasionale dell'azione produttiva di lesioni personali" (Cass. sez. I, 20 novembre 1973, in Riv. It. Dir. Proc. pen. 1975, 660). Il titolo di responsabilità è il dolo, laddove la gara sia stata solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, ovvero la colpa, se il fatto sia stato posto in essere in una tipica azione di gioco e sia riconducibile alla violazione di norme regolamentari (ex plurimis, Cass. sent. 8 agosto 2000 n. 8910).
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