IL DOPING
di Elena Orini (Studio Bottari)
Elena Orini è una collaboratrice dello studio Bottari: 24h_lawandjustice@tin.it
Carissimi E-SPORTSMEN, questo nuovo articolo è dedicato ad un tema mai come oggi così attuale e scottante: il doping. Il tema è assolutamente vastissimo e dalle mille sfaccettature, pertanto questo primo approccio vuole essere soprattutto un’analisi della nuova normativa penale in tema di sostanze dopanti, lasciando invece la trattazione degli argomenti che inevitabilmente vi si intrecciano agli incontri successivi. Al fine di un’analisi razionale occorre segnalare una sorta di pietra miliare della storia della lotta al doping, ovvero la legge approvata dal nostro Parlamento allarmato dai recenti scenari sportivi e, forse, anche da alcune inchieste avviate dalla magistratura, traendo spunto da un disegno di legge presentato nel 1996 al Senato dal Sen. Cortiana ed altri, e con la quale la lotta alle sostanze dopanti è passata dal semplice piano sportivo al vero e proprio piano penale. Con l’entrata in vigore della Legge n. 376 del 14.12.2000, contenente norme di “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” si è assistito, infatti, ad un notevole inasprimento della lotta al doping in Italia. Perlomeno, questo era nella mente e negli intenti del Legislatore; infatti, come molto spesso accade nel nostro Paese, anche quando, dopo molte difficoltà ed interminabili iter parlamentari, i testi di legge vengono finalmente emanati, gli stessi necessitano di strumenti pratici efficaci ed efficienti per la loro effettiva applicazione. Non si dimentichi, infatti, come ha detto qualcuno, che “il nostro è il Paese delle grandi idealità e delle scarse effettività”. Ma andiamo per ordine: la legge n. 376/2000, composta da dieci articoli, ha come obiettivo primario quello di far sì che l’attività sportiva sia essenzialmente finalizzata “alla promozione della salute individuale e collettiva”, in conformità al “rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre1995 n. 522” (art. 1, comma 1). Inoltre, dall’entrata in vigore della predetta legge ad essere puniti non sono più solamente trafficanti, somministratori e spacciatori, ma anche gli atleti. Ciò non solo al fine della tutela della salute quale valore primario e costituzionalmente garantito, bensì anche della genuinità della competizione che deve caratterizzare l’ambito sportivo. La stessa legge, all’art. 1 comma 2 definisce doping “la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. E ancora, al comma 3 stabilisce che “sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2”. In sostanza, la somministrazione o l’assunzione di tali sostanze e l’adozione delle suddette pratiche mediche sono illecite sempre che ricorra un duplice requisito: che siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo o i risultati dei controlli, nonché finalizzate ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero a modificare detti risultati. Un altro articolo fondamentale della legge n. 376/00 è quello relativo alla ripartizione in classi delle sostanze dopanti. Al fine di consentire una cooperazione tra i diversi organismi di settore, infatti, l’art. 2 della suddetta legge prevede che i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping siano ripartiti, anche nel rispetto della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 522/1995, e delle indicazioni del Cio e degli organismo internazionali preposti al settore sportivo in: classi di farmaci e classi di sostanze (in base alle caratteristiche chimico-farmacologiche delle stesse) e classi di pratiche mediche (in base agli effetti fisiologici prodotti). Tuttavia, la legge 376/00 ha istituito anche un organo nuovo e, per così dire, super partes in questa attività di classificazione: la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (art. 3). La Commissione predispone le classi delle sostanze dopanti e le propone al Ministro della Sanità affinchè siano approvate con decreto d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il decreto ministeriale viene poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi. Infine, i cambiamenti relativi alle classi vengono approvati con le modalità previste per l’approvazione. La Commissione per la vigilanza ed e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive è istituita presso il Ministero della Sanità (art. 3 comma 1) ed è composta da rappresentanti dei Ministri della Sanità e per i beni e le attività culturali, da membri del Coni e da rappresentanti di categorie sportive e mediche (art. 3 commi 3 e 4). La nomina dei membri avviene con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed i componenti restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile (art. 3 comma 5). Le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro della Sanità (art. 3 comma 2). Le attività principali della Commissione consistono in: - predisposizione e revisione delle classi delle sostanze dopanti; - determinazione dei casi, dei criteri e delle metodologie dei controlli anti-doping; - effettuazione dei controlli anti-doping e di quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; - promozione di campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping. Tuttavia, l’articolo più “importante” ed innovativo della presente legge è sicuramente l’art. 9: “disposizioni penali” che prevede il doping, nelle sue diverse forme e così come definito all’art. 1, come reato. Vediamo, infatti, quali sono le sanzioni previste per i trasgressori delle norme, sanzioni che, come accennato, sono piuttosto aspre. Chi somministra o assume farmaci dopanti rischia una condanna da tre mesi a tre anni di carcere unitamente ad una multa per un importo che va da 5 a 100 milioni delle vecchie lire (art. 9 comma 1). Le pene sono aumentate se da ciò deriva un danno per la salute, se le sostanze proibite sono somministrate ad un minorenne e se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI (art. 9 comma 3). Inoltre, i medici che praticano il doping rischiano la condanna all’interdizione temporanea dall’esercizio della professione (art. 9 comma 4). Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato (art. 9 comma 6). Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’art. 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10 a 150 milioni delle vecchie lire (art. 9 comma 7) [*].
Naturalmente anche in questo caso di innovazione legislativa il passaggio alla nuova normativa non è stato facile e indolore; in particolare, sembra che allo stato la Commissione, seppur insediata (dopo innumerevoli sforzi e ritardi dovuti anche al cambio di Legislatura) non abbia ancora provveduto a stabilire le famigerate classi di sostanze proibite. Pertanto, nonostante qualcuno abbia suggerito di colmare il vuoto con l’applicazione delle classi già predisposte ed utilizzate dal Coni, stante il divieto di analogia operante nel diritto penale, sembra che la legge non possa essere applicata sino a che la Commissione non provvederà all’elencazione delle classi con il procedimento previsto dalla legge stessa. Intanto, però, la giurisprudenza ha iniziato a dare il suo contributo interpretativo: con l’ordinanza 1° febbraio-20 marzo 2002 n. 11277, infatti, la Corte di Cassazione, sezione III penale, ha stabilito che le condotte sanzionate ai sensi dell’art. 9 l. 376/00 sono solo quelle che “specificamente rispondono al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano dirette a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”, in tal modo contraddicendo, almeno in parte, quello che era stato il principio ispiratore della legge. Naturalmente sarà solo l’applicazione giurisprudenziale a dirci quanto realmente questa legge sia riuscita nell’intento di contrastare la pratica del doping, pertanto occorre aspettare che si formi un nutrito substrato di precedenti in materia. Come accennato all’inizio dell’articolo, però, il tema del doping non si esaurisce con l’analisi della legge che lo sanziona come reato, pertanto nei prossimi appuntamenti si analizzeranno altri aspetti di questo tema quali la salute degli atleti e l’eccessivo agonismo delle competizioni sportive.
[*]Si ricorda la possibilità, per la fattispecie di cui all’art. 9 comma 7 l. 376/00,dell’applicazione di misure cautelari personali, essendo la pena edittale superiore nel massimo a quattro anni, nonché di intercettazioni (telefoniche, ambientali e telematiche) di conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 e seg. c.p.p., essendo la pena edittale superiore nel massimo a cinque anni. Tale possibilità non si estende, invece, alla fattispecie base del reato, ovvero quella prevista dall’art. 9 al comma 1; pertanto, l’atteggiamento riscontrato più diffusamente nelle Procure italiane è la contestazione all’indagato della fattispecie più grave prevista dal comma 7 al fine di avvalersi dei più incisivi strumenti di indagine quali le intercettazioni, nonché di avvalersi del ricorso alla custodia cautelare in carcere. Si potrebbe esemplificare, dunque, un tipico caso di attenta attività del difensore sin dalle prime battute della fase delle indagini preliminari, al fine di derubricare l’imputazione contestata al proprio assistito dal reato previsto al comma 7 a quello del comma 1, sostenendo ad esempio, che per la contestazione del commercio di sostanze è necessario fare riferimento al concetto civilistico di commercio, ovvero un’attività organizzata in forma di impresa e non limitata ad isolati episodi di cessione.
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